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Agevolazioni prima casa valide anche nel caso di un contratto a favore di terzo

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Con la sentenza 113 del 27 marzo 2018, la Ctp di Rimini ha stabilito che l’agevolazione prima casa sull’imposta di registro (articolo 1, Nota II-bis, Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986) è applicabile al contratto di compravendita immobiliare a favore di terzo.

In passato si sono espresse in senso favorevole al contribuente le Ctp di Perugia (sentenza 164/07/2012), Matera (121/03/1993) e Forlì (12/01/2018); in senso contrario la Ctr Umbria (359/01/2014).

In esame un contratto di compravendita con cui è stato convenuto che l’acquisto dell’immobile non si realizzasse in capo alla parte acquirente, ma fosse deviato a un soggetto diverso. In tale contesto è stata chiesta l’agevolazione prima casa.

Ma cosa accade quando un acquisto immobiliare è stipulato a favore di terzo? Presto detto. L’acquisto non si produce in capo al soggetto che stipula il contratto, ma al terzo che egli indica come destinatario dell’effetto acquisitivo derivante dal contratto. Il terzo, quindi, consegue immediatamente l’acquisto dell’immobile per il solo fatto dell’avvenuta conclusione del contratto.

Quanto all’agevolazione prima casa, poiché gli effetti del contratto a favore di terzo si producono direttamente in capo al terzo, è questi il soggetto a dover avere le caratteristiche per fruire di tale agevolazione, come ad esempio risiedere o lavorare nel Comune dove si trova l’abitazione oggetto di acquisto agevolato.

In merito poi alle dichiarazioni che la legge pretende siano rese nel contesto del contratto per la concessione dell’agevolazione non dovrebbe essere impeditivo del beneficio il fatto che le dichiarazioni siano espresse nel contratto non dal terzo, ma da colui che lo stipula (Ctp Matera n. 121/03/1993 e Ctp Forlì n. 12/01/2018). Nel caso della Ctp di Rimini, il problema è stato risolto alla radice, facendo intervenire il terzo al contratto per rendere le dichiarazioni.

Come evidenziato dal Sole 24 Ore, il fulcro giuridico del problema è dunque se il terzo destinatario degli effetti contrattuali va considerato, quanto meno agli effetti fiscali, parte in senso pieno del contratto. Se così non fosse, non solo si violerebbe in modo ingiustificato il significato stesso della norma agevolativa, ma si comprenderebbero solo con difficoltà altre ipotesi in cui la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità dell’agevolazione a favore di soggetti che non sono parte dell’atto o del contratto per il quale essa viene domandata.

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