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La banca può obbligarmi a cointestare il mutuo?

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Quando la banca vuole la firma di un’altra persona sul finanziamento: quali soluzioni alternative e come togliere la cointestazione?

Sei stato in banca per chiedere un mutuo. Il funzionario ti ha detto che, per far “passare” la richiesta di finanziamento ed evitare un “blocco” da parte del sistema, è necessario che qualcuno, insieme a te, firmi il contratto. Hai fatto presente di non avere alcun parente disponibile ad aiutarti in questo frangente. Il dipendente della banca, per tutta risposta, si è mostrato scettico in merito alla possibilità di accoglimento della pratica. Perché mai la necessità di una seconda firma? Che sia l’ennesimo abuso ai danni del cliente? Ti sei allora chiesto: «la banca può obbligarmi a cointestare il mutuo?». Ecco alcuni chiarimenti in proposito che potrebbero aiutarti a uscire fuori da questo impasse.

Indice

  • 1 Perché un mutuo cointestato?
  • 2 Il mutuo cointestato è obbligatorio?
  • 3 Chi può firmare il contratto di mutuo?
  • 4 Quali alternative al mutuo cointestato?
  • 5 Il cointestatario del mutuo può liberarsi dal debito?

Perché un mutuo cointestato?

Il mutuo cointestato funziona in modo simile a una fideiussione: in buona sostanza, la banca assume una garanzia anche nei confronti del secondo firmatario a cui potrà rivolgersi per ottenere il pagamento del proprio credito.

In realtà, esistono alcune differenze tra fideiussione e cointestazione. Ne abbiamo già parlato nella nostra guida sul Mutuo cointestato. Sinteticamente: nella fideiussione di solito è prevista la previa escussione del debitore principale: è necessario cioè tentare l’esecuzione forzata nei confronti del firmatario del mutuo. Invece, nel mutuo cointestato, la banca può rivolgersi indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro firmatario, senza dover rispettare un ordine di escussione. Inoltre, il fideiussore risponde solo del credito riconosciuto dalla banca al momento della firma della fideiussione e non dei successivi ampliamenti di tale credito; invece, nel mutuo cointestato, l’obbligazione è identica per entrambi i firmatari.

Il mutuo cointestato è obbligatorio?

Come in tutti i contratti, anche nel mutuo bancario vige il principio di autonomia negoziale. In buona sostanza, sono le parti – banca da un lato, mutuatario dall’altro – a concordare le condizioni contrattuali. La legge interviene solo marginalmente (ad esempio esigendo la forma scritta, richiedendo interessi di mora non superiori all’usura, ecc.).

Nella prassi, sappiamo bene che il consumatore non ha alcun potere di trattativa ed è chiamato solo a scegliere se accettare o meno il modello di contratto previamente predisposto dall’istituto di credito, senza poterlo modificare.

Al di là di ciò, è nel potere della banca chiedere la cointestazione del mutuo a un’altra persona. Di solito viene fatto solo quando le garanzie offerte dal mutuante non appaiano sufficienti. È il caso di una persona disoccupata o con uno stipendio basso, che non consente di far fronte alla rata; o ancora quando si tratta di persona adulta, le cui prospettive di vita lavorativa sono inferiori alla durata del mutuo (il rischio di un pensionamento e di riduzione dello stipendio potrebbe portare il debitore a interrompere i pagamenti).

Con il mutuo cointestato, infatti, la banca acquisisce il diritto di procedere con un pignoramento anche nei confronti del secondo firmatario, a prescindere dalle ragioni che impediscono al primo di non poter pagare. Tra i due firmatari, infatti, si ha quella che comunemente viene detta responsabilità solidale. In pratica, la banca può chiedere l’intera somma all’uno o all’altro. Chi viene costretto a pagare ha poi diritto a chiedere al cointestatario la restituzione della rispettiva quota (in presenza di due soggetti si tratterà del 50% dell’importo).

Chi può firmare il contratto di mutuo?

Quando la banca chiede una cointestazione del mutuo è del tutto indifferente ai rapporti tra il secondo e il primo firmatario, potendo trattarsi di un rapporto di familiarità, parentela o semplice amicizia. L’importante è che l’ulteriore cointestatario offra quelle garanzie economiche che, evidentemente, il primo non ha.

Ad esempio:

Se una coppia di giovani coniugi vuol chiedere un mutuo per l’acquisto della prima casa e il reddito del marito appare insufficiente a ottenere il finanziamento, non sarà con la firma della moglie disoccupata e casalinga a sbloccare la situazione.

Quali alternative al mutuo cointestato?

Se non hai nessuno che firmi insieme a te il contratto di mutuo puoi offrire alla banca delle soluzioni alternative. La prima è la fideiussione di un terzo che, però, come anticipato, non presenta molte differenze rispetto alla cointestazione se non il fatto che il garante può contare sulla previa escussione del debitore principale.

In alternativa, il mutuatario può offrire una garanzia reale, ossia l’ipoteca su un bene immobile proprio o altrui. Così, ad esempio, se hai un fratello o un padre titolare di una casa, potresti – d’accordo con questi ultimi – concedere alla banca l’ipoteca sul bene di proprietà del tuo familiare.

In alcuni casi le banche si accontentano di un’assicurazione che copra, ad esempio, il rischio di licenziamento o di morte del mutuatario. Non esiste, però, un’assicurazione che copra il rischio di inadempimento volontario, anche perché sarebbe fin troppo facile, in questo modo, versando la polizza, liberarsi da ogni obbligo contrattuale.

Il cointestatario del mutuo può liberarsi dal debito?

Una volta firmato il contratto, entrambi i cointestatari restano vincolati dallo stesso fino alla restituzione integrale del debito. Anche una eventuale separazione dei coniugi non fa venir meno l’obbligazione in capo a uno dei due.

Esistono, però, tre soluzioni per eliminare la cointestazione del mutuo. Tutte però passano per un accordo con la banca.

Si può, innanzitutto, vendere l’immobile alla banca o, con il consenso di questa, anche a terzi in modo da estinguere definitivamente il mutuo e liberare entrambi i firmatari.

La seconda soluzione è quella di chiedere una sostituzione del mutuo, modificando i soggetti coinvolti nel precedente contratto, siano essi cointestatari o garanti. L’istituto di credito non è tenuto a fornire il proprio consenso, ma è diritto del mutuatario chiedere la portabilità del mutuo presso un altro istituto di credito che, magari, è disponibile a una novazione dell’accordo.

La terza soluzione consiste nell’accollo del mutuo che permette al coniuge, che rimane proprietario dell’immobile in via esclusiva acquistando anche l’altra parte, di mantenere le condizioni del mutuo attuale, divenendo comunque proprietario dell’intera unità abitativa.

Articolo letto su la Legge per tutti