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Lasciare casa in affitto: bollette

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Utenze intestate all’inquilino: come comportarsi quando scade il contratto e questi lascia l’appartamento?

La scadenza dell’affitto può comportare qualche problema con le bollette non ancora contabilizzate e che verranno spedite nelle settimane successive al trasloco; così come un problema si può porre con riferimento alle utenze che, anziché essere disdette, vengono volturate al successivo inquilino. In questi casi, l’eventuale morosità ricade sul precedente inquilino per quanto incolpevole. Come tutelarsi? Come ci si deve comportare con il padrone di casa? Vediamo qui di seguito quali sono le regole da seguire con le bollette nel momento in cui si decide di lasciare la casa in affitto.

  • 1 Se le utenze sono intestate al padrone di casa
  • 2 Se le utenze sono intestate all’inquilino
  • 3 Inquilino va via prima: dovuto il preavviso?

Se le utenze sono intestate al padrone di casa

Nessun problema si pone quando le utenze sono intestate al padrone di casa. Sarà questi – così come è stato nel corso dell’esecuzione del contratto di affitto – a provvedere direttamente al pagamento, rivalendosi per il rimborso sull’inquilino. 

È importante provvedere, al momento della riconsegna delle chiavi dell’appartamento, a fotografare i contatori per attestare i consumi addebitabili all’inquilino sino a quella data. Il locatore dunque gli invierà, al nuovo indirizzo, il resoconto dei pagamenti relativi alle bollette non ancora pervenute e ai relativi conguagli per gli anni a lui pertinenti.

Non è diritto del locatore trattenere la caparra per compensarla con eventuali addebiti per le utenze a meno che non vi sia l’accordo tra le parti. Difatti, la caparra serve solo a coprire eventuali morosità nel versamento del canone. Né può essere utilizzata (saldo patto contrario) come risarcimento dei danni lasciati nell’immobile se prima non interviene una sentenza del giudice a quantificare tali importi.

Se le utenze sono intestate all’inquilino

Discorso diverso è, se all’inizio dell’affitto, le utenze sono state attivate a nome dell’inquilino. In tale ipotesi, alla scadenza del contratto si possono porre due diversi problemi.

Si può verificare che l’inquilino disdica le utenze. Dovrà farlo entro il preavviso indicato nelle condizioni generali di contratto che ha sottoscritto all’attivazione dell’utenza, quindi di solito qualche settimana prima della riconsegna dell’appartamento. Ciò nonostante potrebbe verificarsi che alcune bollette siano recapitate quando questi ha già cambiato residenza. Sicché, per evitare di trovarsi con delle morosità, potrà agire in diversi modi:

  • chiedere al padrone di casa di spedirgli eventuali bollette che dovessero essergli recapitate nei mesi successivi (magari potrà lasciargli già le buste affrancate);
  • chiedere all’ufficio postale l’attivazione del servizio “seguimi”, con il quale la corrispondenza al vecchio indirizzo viene rispedita automaticamente al nuovo;
  • contattare il fornitore per chiedere a quest’ultimo di modificare l’indirizzo di spedizione delle bollette oppure di inviarle in formato elettronico, tramite email. Sicuramente questo è il sistema più economico e sicuro.

Si potrebbe però verificare che il padrone di casa chieda di non disdire le utenze per volturarle poi al nuovo inquilino. Questa soluzione è piuttosto rischiosa. Difatti non è certo né quando arriverà un nuovo inquilino né se questi effettuerà la voltura in tempi ragionevoli. L’appartamento potrebbe, ad esempio, rimanere sfitto per molti mesi e, ciò nonostante, produrre consumi (quantomeno per i costi fissi); consumi che graverebbero sul vecchio inquilino. Quest’ultimo quindi si potrebbe trovare a pagare bollette anche per un periodo non di sua pertinenza o ad essere considerato cattivo pagatore pur non avendo alcuna colpa. 

Né avrà modo di opporsi all’eventuale richiesta di pagamento inoltratagli dall’ente gestore del servizio, essendo lui il soggetto obbligato in prima persona. Potrà tutt’al più rivalersi contro il padrone di casa che non ha provveduto ad effettuare la voltura (sempre che un tale accordo risulti per iscritto). Insomma, si aprirebbero delle “beghe legali” dalle quali sarebbe difficile uscire se non a suon di diffide. Peraltro, è inverosimile pensare di fare una causa per importi così modesti.

Come detto, c’è poi il rischio che il nuovo inquilino, anche se subentrato immediatamente, non provveda alla voltura dell’utenza e continui a lasciare i contratti intestati al vecchio conduttore, il quale resterà l’unico soggetto obbligato con la società, salvo effettuare immediatamente una comunicazione di disdetta. È questa, infatti, la soluzione estrema.

Inquilino va via prima: dovuto il preavviso?

Ultimo aspetto da considerare è nell’ipotesi di abbandono dell’appartamento per cause urgenti e gravi che non abbiano consentito di provvedere alla disdetta delle utenze. La legge in questi casi obbliga comunque l’inquilino a dare sempre il preavviso di sei mesi, anche quando si tratta di motivi imprevedibili di forza maggiore. A ricordarlo è stato, peraltro, il tribunale di Roma con una recente sentenza. Ricorda il giudice della capitale che, in caso di rilascio anticipato dell’appartamento, neanche i gravi motivi esonerano l’inquilino dall’obbligo del preavviso. Del resto, si tratta di un periodo necessario perché il proprietario possa reperirne un altro senza subire perdite economiche. 

Pertanto, con riferimento alle utenze maturate nel periodo di preavviso, ossia nell’arco dei sei mesi successivi alla disdetta, queste restano ad esclusivo carico dell’inquilino anche se ha riconsegnato le chiavi dell’appartamento. A meno che non risulti che il padrone di casa ha accettato la risoluzione immediata dell’affitto esonerandolo dall’obbligo del preavviso. Ma un tale beneficio dovrà risultare per iscritto per non dar luogo a facili ripensamenti. 

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