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Spese acquisto casa detraibili, alcuni chiarimenti

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Le spese sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da locare sono deducibili dal reddito complessivo nella misura del 20% (articolo 21 del Dl 133/2014). A ricordarlo l’Agenzia delle Entrate.

All’interno della rubrica “La Posta” di Fisco Oggi è stato posto il seguente quesito:

Nel 2015 ho acquistato due appartamenti, che ho entrambi affittato. In che misura potrò usufruire della deduzione del 20% relativa all’acquisto degli immobili da locare?

L’Agenzia delle Entrate ha così risposto:

Le spese sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da locare sono deducibili dal reddito complessivo nella misura del 20% (articolo 21 del Dl 133/2014). L’agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017; l’immobile deve essere destinato alla locazione, per almeno otto anni con carattere continuativo, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione. Il limite massimo complessivo di spesa deducibile è pari a 300mila euro, riferito, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia alla abitazione che al contribuente (circolare 3/E del 2016).